La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bolzano (con sentenza n. 103/2023) ha stabilito che i dispositivi di protezione individuale importati dall’Asl per far fronte all’emergenza da Covid-19, non devono scontare dazi e Iva all’importazione (come previsto dall’art.74, Reg UE 2009/1886).
Il pronunciamento riguarda il contenzioso avviato a maggio del 2020, in piena pandemia, dall’Agenzia delle Dogane contro l’Asl di Bolzano per l’importazione dalla Cina di un grosso quantitativo di mascherine chirurgiche durante la pandemia e per le quali si chiedeva il pagamento di Iva e dazi per circa 2 milioni e 500 mila di euro.
I giudici tributari hanno dato ragione alla Asl di Bolzano, assistita dallo Studio Armella&Associati, riconoscendo l’assoluto stato di emergenza e la conformità dell’importazione alla normativa nazionale ed europea anti Covid, e annullando la pretesa dell’Agenzia delle Dogane. L’esenzione, infatti, era prevista per tutte le importazioni di dispositivi medicali idonei a contrastare gli effetti della pandemia, effettuate a partire dal 30 gennaio 2020. Secondo la Commissione europea (decisione n. 2020/491), inoltre, questa esenzione doveva essere integrale e senza eccezioni nei confronti delle Amministrazioni ospedaliere e sanitarie, a maggior ragione, visto l’assenza di scopi di lucro, si legge in un comunicato di Sec Newgate Italia Srl.[Vs]