Sanità

COVID 19, IN ALTO ADIGE TORNA L’OBBLIGO DELLE MASCHERINE ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE

Firmata l'ordinanza provinciale valida fino al 30 giugno 2024

Foto: Italpress ©

In Alto Adige torna l’obbligo di indossare le mascherine all’interno dei reparti delle strutture sanitarie che ospitano pazienti fragili o definiti a rischio dal direttore sanitario.

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha firmato nel pomeriggio di oggi (4 gennaio) un’ordinanza presidenziale contingibile e urgente con la quale proroga, fino al 30 giugno 2024, le misure disposte con l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 5 del 02.05.2023 in materia di contrasto alla pandemia da Covid19 dopo la cessazione dello stato d’emergenza nazionale. Si tratta, in sostanza, dell’obbligo d’indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali che ospitano pazienti fragili o definiti a rischio dal direttore sanitario.

Il presidente ha infatti ritenuto opportuno recepire, pur tenendo conto delle variegate caratteristiche delle strutture socio sanitarie sul territorio provinciale, l’ordinanza emessa dal ministro della Salute in data 27.12.2023, con la quale, in considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e della maggiore pericolosità del contagio dovuta alla presenza di persone fragili, sono state prorogate appunto fino al 30.06.2024 le misure disposte con l’ordinanza dello stesso ministro del 28.04.2023.

Nello specifico, l’ordinanza firmata oggi conferma l’obbligo d’indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie vige anche nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e precisamente negli ambiti e nelle situazioni che vengono definite a rischio dal direttore medico della struttura. Ai fini di questa previsione dell’ordinanza n. 5 del 02.05.2023, per le strutture in cui non è prevista la figura del direttore sanitario, le relative determinazioni sono assunte dal referente sanitario della struttura o da altra figura medica che esercita similari funzioni per la struttura, comunque questa figura sia denominata. I responsabili delle suddette strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Negli altri reparti delle strutture sanitarie, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Come in precedenza, non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo. Le disposizioni dell’ordinanza firmata oggi hanno efficacia immediata.[Vs]

4 Gennaio 2024


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