STRAGE DI NASSIRIYA. NESSUNA RESPONSABILITA’ DI GEORG DI PAOLI

Nessuna responsabilità, neppure ai
fini civili, può essere mossa al generale dei Carabinieri altoatesino  Georg
Di Pauli, il comandante della Base Maestrale, a Nassiriya,
sventrata il 12 novembre 2003 da un camion-bomba che uccise 19
italiani (12 carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due
civili) 14 iracheni e ferì altre 140 persone. Lo ha stabilito,
con una sentenza depositata due giorni fa e al termine di
un’infinita vicenda giudiziaria, la prima sezione civile della
Corte d’appello di Roma, che ha rigettato la richiesta di
risarcimento danni dei familiari delle vittime.
Di Pauli, comandante del reggimento Msu, è già stato
prosciolto definitivamente in sede penale, ma la causa
risarcitoria era proseguita in sede civile. Fino al giudizio
dell’altro giorno.

“Per la terza volta – sottolineano gli
avvocati David Brunelli e Alessandro Scarongella, difensori
dell’ufficiale – viene affermata l’assenza di qualsivoglia
profilo di responsabilità addebitabile al Gen. Di Pauli, il
quale ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per dotare
la Base del migliore apparato difensivo possibile e,
ciononostante, si è visto costretto, negli ultimi quattordici
anni, a difendersi dall’accusa ingiusta, prima ancora che
infondata, di non aver protetto i suoi uomini”.
Nella sentenza di 22 pagine la Corte d’appello sottolinea
come “non possa negarsi la prevedibilità dell’evento” e cita
una serie di ‘Punti di situazione’ dell’intelligence che
“segnalava, fra le possibili minacce, anche quelle provenienti
da attentati con veicoli esplosivi”.

Si tratta di segnalazioni
eterogenee e non tutte circostanziate, che dunque “non possono
essere ritenute una sorta di preavviso rimasto inascoltato, come
vorrebbero i danneggiati”, ma pur sempre sono indicazioni in
base alle quali “si deve reputare sussistente la concreta
prevedibilità dell’evento verificatosi”.

Ma detto questo, stante “l’enorme quantitativo di esplosivo
utilizzato” (stimabile in circa una tonnellata), “unica misura
idonea a proteggere la base sarebbe stata la creazione di un
area di rispetto particolarmente estesa che, per come era
collocata la base nel tessuto urbano di Nassiriya, comportava
necessariamente la chiusura della strada”. Inutili sarebbero
stati “dissuasori, serpentine, bande chiodate”, oppure
‘hesco-bastion’ diversi da quelli posizionati. Piuttosto
“sarebbe servito un muro di calcestruzzo armato alto almeno
sei-sette metri e di assai consistente spessore”, che però non
si sarebbe potuto costruire in quel contesto, anche “tenuto
conto della potenzialità delle risorse disponibili”.

La domanda dunque è: è colpa di Di Pauli la mancata chiusura
della strada per realizzare un’adeguata area di rispetto?
Secondo la Corte d’Appello no. Premesso, infatti, che la scelta
di collocare Base Maestrale nel centro di Nassiriya, per meglio
perseguire gli scopi della missione, fu “politica” e “non fu
adottata da Di Pauli nè era da questi sindacabile”, il
comandante dell’Msu “tentò di ottenere la chiusura” della strada
dal comandante della missione, ma gli fu concessa “solo la
chiusura di una corsia”, anche per non bloccare un’area
nevralgica della città, cosa che “avrebbe potuto generare
ritorsioni”. E dunque, scrive la Corte d’Appello, “non può
muoversi a Di Pauli un rimprovero in termini di colpa per non
aver forzato le gerarchie chiudendo di fatto la strada”,
peraltro in un contesto in cui il rischio era “sostanzialmente
immutato e qualificato come medio”, senza alcun “drastico
innalzamento” a ridosso dell’attentato, giorni in cui non vi
furono “warning specifici”.

Ultima questione il posizionamento della riservetta di
munizioni all’ingresso della base. Secondo la Corte d’Appello
allo stato degli atti “non è provato” che la morte o il
ferimento delle persone coinvolte nell’attentato “sia stato
cagionato anche dai proiettili della riservetta”. “Più in
generale – si legge nella sentenza – deve concludersi che
l’incauto posizionamento della riservetta non ha avuto
efficienza causale, in quanto le tragiche conseguenze
dell’esplosione si sarebbero in ogni caso determinate anche ove
la stessa fosse stata allocata altrove”.

10 Febbraio 2017


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